DAL 1924, UNA TRADIZIONE RADICATA NEL TERRITORIO
100 ANNI DI STORIA
Nella storia del FCM si annoverano in particolare due date molto importanti, impresse ancora oggi nel cuore dei tifosi:
- 1971, la squadra riesce ad imporsi per 2 a 0 nei quarti di finale di Coppa Svizzera contro il Basilea
- 1983 quando la squadra, allora in Lega Nazionale B, conquista una storica vittoria agli ottavi di finale battendo un Basilea di Lega Nazionale A.
STRUTTURA SOCIETARIA
- Comitato
- Staff Tecnico Prima Squadra
- Collaboratori
- Statuto
- Sebastiano Pellegrini - Presidente
- Amedeo Stefani - Allenatore
- Simone Bordogna - Vice Allenatore
- William Marinelli - Preparatore portieri
- Paolino Manganiello - Preparatore atletico
- Nicolò Cianti- Fisioterapista
- Massimiliano Ortelli - Responsabile materiale
- Alessia Allevi - Social Media Manager e Fotografa
- Mattia Allevi - Content Manager, Multimedia Editor e Grafico
- Zeno Ruggiero - Telecronista e Bordocampista
ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 27.10.2025
Football Club Mendrisio
STATUTO
I - Disposizioni generali
Articolo 1
- Il Football Club Mendrisio – FCM - è una associazione politicamente indipendente e confessionalmente neutra. Esclude qualsiasi forma di discriminazione basata su motivi politici, religiosi o etnici, nonché fondata sul sesso o sulla razza. L’associazione è strutturata ai sensi degli articoli 60 e sg. del Codice Civile Svizzero.
- La società è membro dell’Associazione Svizzera di Football – ASF e della Federazione Ticinese di Calcio – FTC.
- Il FCM, i suoi soci, dirigenti e giocatori sono vincolati dal presente statuto nonché dalle direttive e decisioni della FIFA, dell’UEFA, della ASF e dell’FTC.
Articolo 1 bis
- In qualità di membro dell’ASF, il FCM e i suoi membri, giocatori, allenatori e dirigenti sono soggetti alla Carta etica, agli Statuti in materia di etica e allo Statuto antidoping di Swiss Olympic, nonché agli altri documenti che li completano.
- Le presunte violazioni dello Statuto antidoping e degli Statuti in materia di etica sono esaminate da Swiss Sport Integrity e sanzionate conformemente ai casi definiti dagli Statuti in materia di etica. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, la sanzione in base alle disposizioni pertinenti dello Statuto antidoping e degli Statuti in materia di etica rientrano esclusivamente nella competenza del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali ordinari.
- Le vie di ricorso sono disciplinate dalle disposizioni dello Statuto antidoping, degli Statuti in materia di etica o dei regolamenti correlati.
Articolo 2
- Il FCM promuove l’educazione sportiva in generale e il gioco del calcio in particolare, organizzando:
- un Settore Giovanile,
- un settore Attivi e Veterani
- La società promuove e tutela gli interessi dei calciatori che vengono reclutati privilegiando i calciatori del Mendrisiotto, impegnandosi inoltre ad elevare la qualità del calcio regionale.
- I colori sociali sono il bianco, il rosso e il nero.
Articolo 3
- Possono diventare soci del FCM tutte le persone in grado di esercitare i diritti civici; fanno eccezioni i soci attivi del Settore giovanile.
- Essi si distinguono in attivi, contribuenti, sostenitori ed onorari.
- I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee generali ordinarie e straordinarie ed esercitarvi il proprio diritto di voto, di eleggibilità e di proposta statutaria;
Articolo 4
- Sono soci attivi tutti i giocatori tesserati dal FCM.
- I soci minorenni non hanno diritto di voto.
Articolo 5
- Sono soci contribuenti tutte le persone che pagano la tassa di socio contribuente.
- Sono soci sostenitori tutte le persone che pagano la tassa di socio sostenitore.
- L’importo delle tasse sociali è stabilito dall’Assemblea Generale.
Articolo 6
- Coloro i quali hanno acquisito meriti particolari con azioni in favore del FCM, possono essere nominati soci onorari con un voto dell’assemblea generale che si esprime a maggioranza semplice dei voti emessi.
- La proposta all’assemblea è di norma presentata dal comitato.
- I soci onorari sono esonerati dall’obbligo di pagare la tassa sociale.
Articolo 7
- I soci onorari, attivi, e sostenitori nonché i membri del comitato hanno libero accesso ai campi sportivi per tutte le manifestazioni organizzate dalla società.
Articolo 8
- I soci del FCM non hanno alcun diritto individuale sul patrimonio sociale e non sono personalmente responsabili degli impegni del FCM per i quali risponde unicamente il patrimonio sociale.
La responsabilità personale dei membri dell’associazione è limitata all’importo della quota eventualmente stabilita dall’assemblea generale. Ogni ulteriore responsabilità personale dei membri è esclusa
III - Organi Sociali
Articolo 9
- Gli organi sociali del FCM sono
a. l’assemblea generale dei soci
b. il comitato
c. i revisori
Articolo 10
- L’assemblea generale è l’organo supremo della società.
- Ogni assemblea generale, regolarmente convocata secondo gli statuti è atta a deliberare.
- Dei dibattiti assembleare è tenuto un protocollo.
Articolo 11
- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea.
- Un socio non può farsi rappresentare da un altro.
- Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo se la maggioranza dei presenti con diritto di voto propone una procedura diversa.
Articolo 12
- L’Assemblea generale è presieduta dal presidente in carica o da un presidente del giorno.
- Salvo disposizione contrarie dello statuto, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.
- Le decisioni relative a modifiche o aggiunte delle disposizioni statutarie richiedono la maggioranza dei 2/3 dei presenti con diritto di voto.
- Proposte che non figurano all’ordine del giorno verranno trattate solamente se lo decide la maggioranza dei 2/3 dei presenti con diritto di voto.
- Le elezioni si effettuano al primo turno con la maggioranza assoluta; al secondo turno con la maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.
- La convocazione dell’assemblea è ritenuta valida a partire dalla sua pubblicazione sul sito del FCM. La data ed il luogo saranno comunicati ai soci anche a mezzo stampa.
Articolo 13
- L’assemblea generale ordinaria ha luogo al più tardi il 31 di ottobre di ogni anno.
- La convocazione dell’assemblea deve avvenire almeno due settimane prima della data fissata.
- L’ordine del giorno, i rapporti contabili e di revisione devono essere a disposizione dei soci per consultazione almeno 10 giorni prima dell’assemblea generale.
- L’assemblea generale ha le seguenti competenze:
a. l’approvazione del verbale dell’ultima assemblea generale
b. l’accettazione del rapporto di gestione, dei rapporti contabili e dei revisori dei conti,
c. lo scarico del comitato e agli organi del FCM,
d. le decisioni sulle proposte dei soci e degli organi del FCM,
e. l’elezione del presidente e del comitato,
f. l’elezione dei revisori,
g. le modifiche dello statuto del FCM e le decisioni sull’ammontare delle tasse sociali,
h. ogni altra competenza che le è attribuita dallo statuto.
Eventuali proposte dei soci destinate ad essere trattate dall’assemblea generale devono pervenire per scritto al FCM almeno dieci giorni prima della data in cui l’assemblea è convocata.
Articolo 14
- Una assemblea generale straordinaria può essere convocata dal comitato o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci. La richiesta deve indicare l’elenco delle trattande.
- Il comitato deve dare seguito alla richiesta convocando l’assemblea straordinaria entro tre settimane dalla data di ricezione della richiesta stessa.
- Le disposizioni per l’assemblea generale ordinaria fanno stato anche per lo svolgimento di una assemblea generale straordinaria.
Articolo 15
- Il comitato è composto dal presidente e da almeno altri 4 membri; I membri del comitato sono eletti per un mandato di due anni; possono essere rieletti. La durata complessiva del mandato di un membro del comitato di regola non deve superare i 12 anni. Inoltre, il comitato dell’associazione deve garantire una rappresentanza equilibrata tra i sessi.
- Il comitato si organizza liberamente.
Articolo 16
- Il comitato cura gli interessi della società e la rappresenta verso i terzi.
- L’associazione è validamente impegnata con la doppia firma della presidente e del vicepresidente, oppure di uno dei due insieme a un altro membro del comitato.
- Il comitato può attribuire delle deleghe di firma per settori specifici di attività.
Articolo 17
- Il comitato, quale organo esecutivo del FCM, dispone l’organizzazione della società; sceglie i giocatori, gli allenatori ed i collaboratori necessari al buon funzionamento del club.
- Il comitato è convocato dal presidente in base alle necessità operative o su richiesta di almeno 3 membri.
- Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente. Per affari urgenti il comitato può deliberare per “via circolare”; la decisione verrà protocollata nel verbale della seduta successiva.
- Al comitato competono tutte le mansioni che non sono conferite dalle leggi, o dallo statuto ad altri organi sociali; in particolare:
a. la direzione degli affari ordinari e straordinari del FCM,
b. la convocazione e la preparazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie,
c. la stesura del rapporto di gestione annuale e dei conti sociali,
d. l’esame di tutte le tematiche concernenti lo sviluppo del FCM.
Articolo 17 bis
- I membri del comitato adempiono ai propri doveri con la diligenza e l’efficacia necessarie e al meglio delle loro capacità.
- Essi esercitano la loro attività esclusivamente nell’interesse del club.
- Se sussiste un rischio di conflitto d’interessi per un membro del comitato direttivo in relazione a una decisione del comitato stesso, egli ne informa la presidente o il presidente e si astiene dal partecipare alle deliberazioni e alla decisione. Inoltre, tale persona si astiene da qualsiasi scambio con gli altri membri del comitato direttivo riguardo alla decisione. L’astensione dal voto per conflitto d’interessi deve essere riportata nel verbale.
- Se il conflitto d’interessi riguarda la presidente o il presidente, spetta a lei o a lui informarne la propria supplente o il proprio supplente.
- Se il membro interessato contesta l’esistenza del conflitto d’interessi, il comitato prende una decisione senza la partecipazione del membro in questione.
- I membri del comitato non possono sollecitare, ricevere, accettare o concedere vantaggi diretti o indiretti connessi in qualsiasi modo al loro mandato all’interno del club o che possano dare tale impressione, e che abbiano un valore più che simbolico.
Articolo 18
- L’assemblea generale designa due revisori, di regola proposti dal comitato.
- I revisori sottopongono il loro rapporto di revisione all’assemblea generale ordinaria.
IV - Gestione finanziaria
Articolo 19
- Le risorse finanziarie del FCM sono costituite dalle tasse sociali e da altri contributi versati da entri o privati a sostegno della sua attività.
- Il comitato
- organizza la contabilità conformemente alle leggi e alle direttive della ASF – Associazione Svizzera di Football.
- sottopone all’assemblea generale il rapporto finanziario e il rapporto dei revisori
V - Disposizioni finali
Articolo 20
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le norme di legge in vigore – art. 60 e seguenti del CCS.
Articolo 21
Il presente statuto è stato adottato durante l’assemblea generale ordinaria del 27.10.2025. Entra in vigore al momento della sua approvazione da parte della Segreteria generale dell’ASF.
Football Club Mendrisio
Presidente Vice-Presidente
Sebastiano Pellegrini Luca Roncoroni
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